Shopper non biodegradabili, chiarimenti sugli obblighi di legge

La vendita di shopper non biodegradabili nel Italia è vietata dall’1 gennaio del 2011 e la legge n. 28 del 24 marzo 2012 specifica che quelli biodegradabili ammessi alla vendita sono quelli realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002. 

  

Inoltre la stessa legge proroga sino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale la possibilità  di vendere sacchetti di plastica riutilizzabili che, pur non biodegradabili, abbiamo spessori minimi e contengano una determinata percentuale di plastica riciclata. 

  

Sembrerebbe tutto chiaro e invece c’è ancora chi vorrebbe confondere le acque. La vicenda di questa legge – originariamente inserita nella finanziaria del 2007 con un emendamento presentato dal sottoscritto – è esemplare di come le lobby possano complicare norme semplici e cerchino di mettere i bastoni tra le ruote alle innovazioni. 

Si è cominciato con l'”ostruzionismo”: la norma approvata nel dicembre del 2006 dava tre anni di tempo (il divieto sarebbe entrato in vigore solo nel gennaio del 2010) per riconvertire l’industria che ruota attorno alla realizzazione degli shopper, produttori di materia prima e trasformatori. Invece in quei tre anni le lobby di chi voleva che nulla cambiasse puntarono tutto sulla cattiva abitudine italiana della proroga, ottenendone una nell’ottobre del 2009 che spostava l’entrata in vigore del divieto al gennaio 2011, facendo un cattivo servizio alle aziende del settore che persero tempo prezioso per la possibile riconversione su prodotti ecosostenibili e innovativi. 

  

Sconfitta questa strategia suicida, si è voluti passare al classico “fatta la legge, trovato l’inganno” e sono quindi apparsi sul mercato nel corso del 2011 – quindi a divieto già  in vigore €” sacchetti che si autodefinivano biodegradabili ma che nei fatti sono realizzati da materia prima fossile cui si aggiungono additivi chimici. Si è resa quindi necessaria la specifica in norma di cosa era da considerare davvero biodegradbile e, in ossequio alla legge del 2006 che faceva riferimento a “ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario” con la legge 28/2012 si sono esentati dal divieto solo quegli shopper con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002: dal 25 marzo di quest’anno nessun altro sacchetto può essere considerato “biodegradabile” ai fini dell’esenzione dal divieto di commercializzazione. 

  

Ma Unionplast sembra non arrendersi e prova a confondere nuovamente le acque con una circolare del 12 aprile 2012 da “azzeccagarbugli”. Nella nota che Unionplast ha inviato ai propri soci, l’Unione nazionale industrie trasformatrici materie plastiche sostiene che sarebbero esenti dal divieto di commercializzazione riguardante gli shopper non solo i sacchetti biodegradabili e quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri ma con spessori minimi ben indicati dalla legge, ma anche “sacchetti ottenuti impiegando plastiche da riciclo post consumo, senza vincoli di spessori e di maniglia, aventi un contenuto di materiale plastico riciclato nella percentuale di non meno del 30 per cento per quelli ad uso alimentare, 10 per cento se destinati ad altri usi”, quando è invece del tutto evidente dalla lettura dell’articolo 2 del decreto che l’interpretazione dell’Unionplast è non solo errata ma anche fuorviante: il comma 3 infatti impone l’utilizzo di percentuali di plastica proveniente dal riciclo post consumo esclusivamente per quei sacchetti, che pur non essendo conformi alla norma Uni En 13432, sono da considerarsi riutilizzabili così come descritti, per lo spessore e la tipologia di maniglia, al comma 1 che è quello che stabilisce le esenzioni dal divieto [shopper con maniglia esterna: spessore superiore a 200 micron (uso alimentare) e 100 micron (altri usi); shopper con maniglia interna: spessore superiore a 100 micron (uso alimentare) e 60 micron (altri usi)]. 

Insomma un ennesimo, inutile peraltro, tentativo di intorbidire le acque. 

  

Temo non finirà  qui e che proveranno a sostenere che il decreto ministeriale che il governo deve emanare entro il 31 dicembre 2012 (e che auspicabilmente farà  molto prima) possa rimettere in discussione la norma sulla biodegradabilità . Ma non c’è alcuna possibilità  di questo tipo , infatti l’incipit del comma 2 (quello che riguarda il decreto) è chiaro: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1…” 

C’è un punto della legge modificato nel passaggio alla Camera, infine, che chi scrive non ha condiviso e che obiettivamente non è coerente: lo spostamento al gennaio 2014 della possibilità  di comminare sanzioni a chi non rispetta il divieto. 

Procrastinare le sanzioni su un divieto in vigore non è mai un bel segnale per il rispetto della legalità  e auspichiamo che tale termine venga dallo stesso Parlamento anticipato al più presto, ma sia chiaro che già  oggi chi volesse procedere alla commercializzazione di sacchetti non conformi alla norma rischia il sequestro del materiale illegale e i conseguenti danni economici.