ATTO DEL SENATO N.547
Onorevoli Colleghi! – Il Protocollo di Kyoto, ratificato dall’Italia con la Legge n° 120 del 1/6/2002, implica l’assunzione degli impegni di riduzione delle emissioni concordati nell’ambito dell’Unione Europea e quantificati nel 6,5% delle emissioni dell’anno base (1990). In valori assoluti, l’impegno italiano per il primo periodo di impegno del Protocollo (2008-2012) corrisponderebbe ad una riduzione netta delle emissioni attuali di circa 100 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all’anno. Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Protocollo di Kyoto prevede, in base a quanto statuito negli articoli 3.3 e 3.4 ed ai successivi accordi negoziali, anche l’impiego dei pozzi (sinks) di assorbimento di carbonio per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra. E’ noto infatti che una corretta e sostenibile programmazione e gestione delle attività agro-forestali, oltre ai benefici relativi alla conservazione della biodiversità , stabilità dei versanti, regimazione delle acque, lotta al degrado ambientale e alla desertificazione, può contribuire notevolmente alla mitigazione ed adattamento degli effetti dovuti al cambiamento climatico in atto, grazie alla loro capacità di rimuovere ed assorbire la CO2 dall’atmosfera e depositarla sotto forma di biomassa vegetale. Con la delibera n°123 del 19 dicembre 2002, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato le Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. In tale delibera è contenuto anche il programma delle attività agro-forestali utili al raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dal Protocollo di Kyoto. Le attività per l’assorbimento del carbonio sul territorio nazionale, riassunte nella tabella 6 della delibera CIPE n°123 del 19/12/2002, indicano chiaramente che le specifiche attività di ricolonizzazione (riforestazione) indotta e di gestione forestale sono tra le più importanti a livello nazionale in termini di assorbimento di CO2. In particolare, con la ricolonizzazione indotta si intende anche la ricolonizzazione del territorio da parte delle foreste per effetto delle politiche di riduzione della superficie agro-pastorale e delle politiche di protezione dell’ambiente. Il potenziale nazionale per tali attività è stimato nell’ordine delle 7 Mt CO2eq./anno (milioni di tonnellate di CO2 equivalente all’anno. Ai prezzi correnti della tonnellata di CO2 ridotta, il beneficio economico per il paese nel caso di certificazione di tutto il carbonio potenziale eligibile per queste attività è nell’ordine dei 1,5 miliardi di Euro nel quinquennio 2008-2012 di applicazione del Protocollo di Kyoto . Inoltre, l’attività specifica di ricolonizzazione indotta rientra tra quelle relative all’articolo 3.3 del Protocollo di Kyoto, quindi di natura obbligatoria per il Paese, al contrario delle attività inserite nell’articolo 3.4 considerate addizionali e quindi a discrezione del Paese se eleggerle o meno per l’adempimento degli impegni di riduzione della quantità netta nazionale di emissioni. La delibera del CIPE n°123/2002 ha previsto che “Entro il 30 luglio 2003 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nella legislazione nazionale ed internazionale in vigore in Italia dal 1990 ad oggi di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la “riforestazione indotta” avvenuta sul territorio nazionale, quale conseguenza di attività intraprese dall’uomo e, quindi, eleggibile ai fini del rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n.120/2002.” La ricognizione effettuata ha evidenziato la carenza nel nostro ordinamento di uno strumento normativo rivolto alla gestione sostenibile delle foreste ed alla loro tutela. Tale strumento risulta quindi necessario anche per rendere certificabile il carbonio assorbito sia dalla ricolonizzazione indotta (impropriamente definita riforestazione naturale) che dalla gestione forestale, sì da dimostrare che l’assorbimento del carbonio è effetto anche di un’azione antropica. Pertanto, si rende necessaria l’approvazione di un provvedimento di legge: “La tutela degli ecosistemi forestali al fine della protezione dell’ambiente” che abbia in oggetto la gestione sostenibile, ai fini della tutela dell’ambiente, del patrimonio forestale italiano. DISEGNO DI LEGGE Articolo 1 (Principi) La presente legge stabilisce un regime di tutela degli ecosistemi forestali. Essa si applica a tutti gli ecosistemi forestali, siano essi di proprietà privata, pubblica o di proprietà collettiva. Gli ecosistemi forestali svolgono una funzione essenziale per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’aria, il clima, il suolo, le acque, la fauna e la flora. La tutela degli ecosistemi forestali, da realizzare anche con la gestione delle risorse naturali, è di grande importanza dal punto di vista ambientale ed economico-sociale. Articolo 2 (Finalità ) Le finalità della presente legge sono la tutela e l’evoluzione delle funzionalità degli ecosistemi forestali ed in particolare, del ruolo svolto da questi per: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l’adattamento ai cambiamenti climatici; la conservazione del suolo; la regimazione delle acque; la lotta alla desertificazione; la conservazione della biodiversità ; Articolo 3 (Definizioni) Ai fini della presente legge si definisce ecosistema forestale: l’insieme degli elementi biotici ed abiotici che si estendono su di un’area minima di mezzo ettaro (0,5 ha) ed in cui è presente una copertura arborea superiore al dieci per cento (10%) con alberi con altezza potenziale a maturità , in situ, di almeno due metri (2 m), e che non è considerata una coltura agraria o verde urbano. Le aree soggette a ricolonizzazione, le aree in rinnovazione e le piantagioni che non hanno raggiunto una densità di copertura del dieci per cento od una altezza di due metri sono considerate ecosistemi forestali, che, per intervento dell’uomo, come per le utilizzazioni, o per cause naturali, sono temporaneamente prive di copertura ma che ci si aspetta ritornino boscate. Infine, le aree forestali accessorie, quali, ad esempio, le strade forestali e le fasce parafuoco, sono considerate come facenti parte della superficie forestale. Ai fini della presente legge si definisce attività di gestione: ogni azione dell’uomo volta all’uso delle risorse dell’ecosistema forestale, che non pregiudica la funzionalità dell’ecosistema e contribuisce perciò alla tutela dell’ambiente. Articolo 4 (Disposizioni) L’attività antropica regolamentata è in grado di sostenere la stabilità e l’efficienza degli ecosistemi forestali, pertanto nelle aree di cui all’articolo 3 comma I è vietato asportare od apportare elementi biotici ed abiotici, se non in conseguenza di attività di gestione. Il fuoco rappresenta un fattore limitante dello sviluppo e della conservazione della funzionalità degli ecosistemi forestali, pertanto nelle aree di cui all’articolo 3 comma I è vietato accendere fuochi, se non espressamente autorizzato dalle autorità competenti. Articolo 5 (Trasformazione d’uso) Negli ecosistemi forestali è vietata la variazione d’uso del suolo, se non autorizzata dagli organi competenti. L’espansione degli ecosistemi forestali per mezzo della ricolonizzazione o della piantagione su nuove aree è tutelata per mezzo delle presenti disposizioni. Articolo 6 (Organi competenti) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione del territorio per quanto di competenza, sono gli organi cui sono deputate le attività di cui agli articoli 4 e 5. Articolo 7 (Sanzioni) Chi, asportando od apportando elementi biotici ed abiotici, causa danno all’ecosistema forestale è tenuto al ripristino del medesimo. Chi, accendendo fuochi, causa danno all’ecosistema forestale è tenuto al ripristino del medesimo. E’ facoltà delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano definire sanzioni accessorie. Il sanzionato, in accordo con la proprietà , deve procedere al ripristino del danno nei tempi indicati ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio. Nel caso in cui il sanzionato in accordo con la proprietà non proceda, nei tempi indicati ed in conformità alle indicazioni fornite, al ripristino del danno, la Regione o la Provincia Autonoma in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio, procede essa al ripristino del danno, rivalendosi sul sanzionato inadempiente per le spese sostenute. Articolo 8 (Controlli) Al Corpo Forestale dello Stato spetta il compito di vigilanza di tutti gli ecosistemi forestali. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio, individuano ulteriori organi di vigilanza. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio, individuano gli organi responsabili del rilievo del danno, del ripristino del medesimo in caso di inadempienza del sanzionato nonché della certificazione dell’avvenuto ripristino. Il Corpo Forestale dello Stato svolge funzione di supplenza.