Comunicati

TIR: basta aiuti a pioggia, predominio trasporto su gomma danneggia Italia

Lo sciopero selvaggio dei Tir non è tollerabile, ha oltrepassato la soglia della protesta per trasformarsi in ricatto e prevaricazione. Si torni subito alla normalità , se necessario precettando gli autotrasportatori, e si metta a mano alla riforma di un settore che è costato alle tasche dei cittadini dal 2000 ad oggi quasi cinque miliardi di euro di incentivi, con un crescendo che ha portato a garantire alla categoria, anche negli anni dei tagli lineari di Tremonti, oltre 700 milioni di euro all’anno.”
Lo dichiarano i senatori del Pd Roberto Della Seta e Francesco Ferrante.
“Gli aiuti – continuano i senatori del Pd – sono stati utilizzati per mantenere prezzi bassi e competere in maniera distorta sul mercato per fronteggiare la concorrenza degli autotrasportatori dei Paesi neocomunitari. Questa politica ha impedito lo sviluppo di altre modalità  di trasporto delle merci, a cominciare dalla ferrovia, e ha favorito l’eccessiva presenza di imprese di autotrasporto, quasi 100 mila, il triplo rispetto a Paesi come la Francia o la Germania. Così l’Italia è sempre di più la patria dei «padroncini», e questo crescente squilibrio ha fatto crescere i rischi di comportamenti scorretti e arroganti e ha penalizzato la qualità  del servizio offerto.
E’ ora di ripensare questa politica di aiuti a pioggia: si intervenga per adeguare il settore ai numeri degli altri Paesi europei, anche prevedendo i necessari ammortizzatori sociali, e si agisca per potenziare il trasporto su ferro, più conveniente in termini economici e di sicurezza”- concludono i senatori del Pd.
 
 
Roma 24 gennaio 2012 

Costa: presentao alle Camere ddl per stop a navi crociera in aree protette

 “Multe da un milione di euro e sequestro dell’imbarcazione”

“Ci auguriamo che il decreto annunciato dal ministro dell’Ambiente Clini per proibire gli avvicinamenti pericolosi delle navi da crociera alle coste arrivi al più presto. Nel frattempo il Partito democratico, al Senato e alla Camera, ha presentato un ddl per mettere fine all’incosciente pratica dell’inchino e alle incursioni delle navi da crociera. In base alla nuova legge, alle imbarcazioni sopra le 30 mila tonnellate sarà  interdetta la navigazione entro le 5 miglia dalle aree marine protette, dai parchi nazionali, e il transito nel Canale della Giudecca e nel bacino di San Marco, prevedendo una sanzione di un milione di euro all’armatore che disattende il divieto”. Lo dicono i senatori Roberto Della Seta e Francesco Ferrante, e l’on. Ermete Realacci, parlamentari del Pd, che aggiungono: “Basta giganti del mare nella laguna di Venezia, tra i faraglioni di Capri o a poca distanza dalle Cinque Terre”. “Le navi che hanno un tonnellaggio sopra le 30mila tonnellate – proseguono i parlamentari del Pd – non possono assolutamente compiere manovre adatte ad un vaporetto, dunque occorre mettere fine all’attrazione turistica di queste imbarcazioni da 4000 persone che sfiorano le coste in ambienti marini delicati e da tutelare. Oltre alla sanzione pecuniaria nel nostro ddl – concludono i parlamentari del Pd – prevediamo che all’armatore della compagnia rea di infrangere il divieto di navigazione nei tratti di mare previsti si sequestri anche la nave”.

Ecco il decreto legge su bioshopper: si conclude il processo di riforma. La rivoluzione del sacchetto continua

Articolo 2
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto
merci nel rispetto dell’ambiente)

1.    Il termine previsto dell’articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino
all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla
commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci conformi alla
norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate
da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore,
rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l’asporto destinati
all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’asporto destinati
agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato di
concerto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto
dell’Unione eEuropea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi
di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e,
in ogni caso,  le modalità  di informazione ai consumatori. In
conformità  al principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 174,
comma 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di
cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazionihe ed integrazioni, la commercializzazione
dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può
essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non
regolamentare adottato di concerto dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la
commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo
se la violazione del divieto riguarda quantità  ingenti di sacchi per
l’ asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento% del
fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta  legge n. 689 del
1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia nella quale è stata accertata la violazione.

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