N. 3243
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FERRANTE e DELLA SETA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2012
Nuove norme per gli oneri di gestione di sistema del settore elettrico
Onorevoli Senatori. – Lo scopo di questo disegno di legge è quello di fare chiarezza sulla struttura dei costi del nostro sistema elettrico: lasciando che gravino sulle bollette pagate da famiglie e imprese solo i costi effettivamente connessi all’incentivazione delle fonti rinnovabili, così come ci indica l’Europa, per la realizzazione di un sistema elettrico moderno ed efficiente, e invece trasferendo alla fiscalità generale gli oneri che riguardano eredità delj.dpe passato o il sostegno a settori in difficoltà di cui è l’intera comunità nazionale a doversi far carico secondo la proporzionalità fiscale e non solo i consumatori di energia elettrica.
Oggi le famiglie italiane e le imprese pagano ben 4 miliardi di oneri impropri, dai contributi per l’incenerimento dei rifiuti alle spese per il vecchio nucleare, ai sussidi alle industrie energivore e ai regimi tariffari speciali delle ferrovie. Con il presente disegno di legge si prevede che questi costi vengano tolti dalle fatture elettriche e si prevede inoltre che sugli oneri presenti nelle bollette finalizzati all’incentivazione delle fonti rinnovabili non pesi più l’imposizione dell’IVA: si tratta infatti non di un acquisto di beni o servizi, come tali sottoposti all’imposta sul valore aggiunto, ma per l’appunto di un sistema incentivante.€¨ L’intenzione, attraverso questo disegno di legge, è anche di rendere evidente che incentivare le rinnovabili rappresenta non un costo, ma un irrinunciabile investimento sul futuro: un investimento che in pochi anni ha già prodotto enormi benefici ambientali e economici. Basti dire che, secondo uno studio recente dell’Università Bocconi, le fonti rinnovabili identificano uno dei pochi settori di crescita dell’economia reale, che nei prossimi anni porterà al nostro Paese benefici economici ben superiori ai costi sostenuti per promuoverne la crescita.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oneri di gestione di sistema)
1. Le voci con cui si individuano nelle fatture elettriche gli oneri di gestione di sistema, di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e ai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, ad esclusione della componente A3, sono soppressi;
2. Gli incentivi per le fonti assimilate previsti alla componente A3 sono soppressi.€¨ 3. Gli incentivi alle fonti rinnovabili previsti alla componente A3 sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.€¨ 4. Per le misure di cui al presente articolo sono destinati 4 miliardi di euro all’anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando a tal fine le risorse di cui all’articolo 2.
Art. 2.
(Misure per le entrate۬e coperture finanziarie)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate, valutate in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2013, derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l’imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.€¨ 3. L’imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.€¨ 4. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 3, l’imposta si determina applicando per ciascuno scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l’aliquota dello 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l’aliquota dello 0,80 per cento.
5. Dall’applicazione dell’imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L’imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.€¨
7. Il valore complessivo su cui si applica l’imposta di cui al comma 1 è calcolato sommando i valori determinati in base all’articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati e rivalutati ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.