Ecco il decreto legge su bioshopper: si conclude il processo di riforma. La rivoluzione del sacchetto continua

Articolo 2
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto
merci nel rispetto dell’ambiente)

1.    Il termine previsto dell’articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino
all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla
commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci conformi alla
norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate
da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore,
rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l’asporto destinati
all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’asporto destinati
agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato di
concerto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto
dell’Unione eEuropea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi
di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e,
in ogni caso,  le modalità  di informazione ai consumatori. In
conformità  al principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 174,
comma 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di
cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazionihe ed integrazioni, la commercializzazione
dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può
essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non
regolamentare adottato di concerto dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la
commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo
se la violazione del divieto riguarda quantità  ingenti di sacchi per
l’ asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento% del
fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta  legge n. 689 del
1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia nella quale è stata accertata la violazione.